REGOLAMENTO SANITARIO FITARCO 

 

INDICE

 

 

Art. 1 – La Commissione Medica Federale …………… Pag. 3

    1. Consulenza scientifica ……………….. " 3
    2. Tutela sanitaria degli Atleti……………. " 3
    3. Studi e ricerche " 4

Art. 2 – La Commissione Antidoping…………………….. " 4

Art. 3 – Il Medico Federale……………………………….. " 4

Art. 4 – Incompatibilità, durata e decadenza……………. " 5

Art. 5 – Assicurazione……………………………………… " 5

Allegato n.1 – Idoneità Agonistica………………………… " 6

 

  

Art. 1 – Commissione Medica Federale

  1. E’ istituita dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco all’inizio di ogni quadriennio olimpico la Commissione Medica Federale, composta da un Presidente, due Membri, di cui uno con l’incarico di Vice Presidente, uno con l’incarico di Medico Federale ed un Segretario, con lo scopo preminente di tutelare la salute dei propri tesserati.
  2. La Commissione Medica Federale è l’Organo di competenza esclusiva di tutte le problematiche medico-scientifiche di interesse della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco. In particolare:

    1. Consulenza Scientifica.

  1. Tiene i rapporti con la Federazione Medico Sportiva Italiana tramite il Medico Federale.
  2. Propone il programma per il Servizio Medico Federale.
  3. Cura la valutazione medico-sportiva degli Atleti facenti parte delle Rappresentative Nazionali, avvalendosi del Medico Federale per eventuali interventi specialistici.
  4. Propone al Consiglio Federale la nomina di specialisti esterni per la preparazione fisiologica e psico-sportiva degli Atleti facenti parte delle Rappresentative Nazionali Ufficiali.
  5. Cura, tramite il proprio Presidente, i rapporti con la Commissione Federale Anti-doping, della quale è consulente.
  6. Promuove la ricerca scientifica e didattica per soddisfare le esigenze ed i programmi della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco.
  7. Porta a conoscenza tra i Tesserati nozioni ed informazioni, al fine di sviluppare le conoscenze medico-scientifiche nel campo della Medicina dello Sport.
  8. Rappresenta la Federazione Italiana di Tiro con l’Arco in tutti i consessi medico-scientifici nazionali.
    1. Tutela sanitaria degli Atleti.

  1. Effettua il controllo dell’osservanza delle norme di legge e federali sulla tutela della salute dei tesserati ( Allegato n.1).
  2. Propone il Medico al seguito delle trasferte delle Squadre Nazionali.
  3. Deferisce ai competenti Organi Disciplinari tutti i casi accertati di mancata osservanza di cui al punto precedente punto 1.
  4. Propone al C.F della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco l’adozione di norme concernenti la tutela della salute dei tesserati.
  5. Rappresenta la Federazione Italiana di Tiro con l’Arco per ciò che concerne la tutela della salute dei Tesserati nei confronti delle Autorità Sanitarie e Sportive.
  6. Mette in atto ogni iniziativa ritenuta necessaria alla salvaguardia della salute dei Tesserati.

  

    1. Studi e ricerche.
  1. Studia tutti i problemi di carattere medico riguardanti la disciplina del tiro con l’arco e propone al C.F. tutte le iniziative che essa ritiene necessarie per salvaguardare la salute degli Atleti tesserati alla FITARCO
  2. Promuove lo svolgimento di corsi di aggiornamento e convegni scientifici direttamente o di concerto con il C.O.N.I. o la FMSI.
  3. Collabora ai corsi di aggiornamento organizzati dalla FITARCO e dai Comitati Regionali che ne fanno richiesta.

Art. 2 - La Commissione Antidoping

E’ istituita dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco all’inizio di ogni quadriennio olimpico la Commissione Federale Antidoping, composta da un Presidente, due Membri, di cui uno con l’incarico di Vice Presidente ed un Segretario, con lo scopo di promuovere e coordinare le iniziative rivolte alla lotta contro il doping nell’ambito dell’attività arcieristica svolta in Italia e collabora con la Commissione Medica Federale per quanto di competenza.

Per le funzioni specifiche la Commissione Federale Antidoping si attiene a quanto riportato nel Regolamento Federale Antidoping.

Art. 3 – Il Medico Federale

Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale della Federazione Italiana del Tiro con l’Arco all’inizio di ogni quadriennio Olimpico.

Il Medico Federale deve essere Specialista o Docente in Medicina dello Sport ed iscritto alla FMSI.

  1. Rappresenta la FITARCO in seno alla FMSI
  2. Partecipa in rappresentanza della FITARCO, su delega del Presidente della Commissione Medica, a convegni, riunioni, simposi medici nazionali e internazionali.
  3. Propone, previo accordo con i Tecnici Responsabili specifici programmi di assistenza alle squadre nazionali, segnalando la necessità di interventi di diversi presidi professionali, ove risulti necessario.
  4. Propone accertamenti diagnostici ed indagini strumentali per gli atleti di interesse nazionale.
  5. Coordina l’attività dei Terapisti della Riabilitazione e dei Massoterapisti nominati dal C.F.
  6. Gli Atleti sono tenuti a seguire le prescrizioni del M.F. o di un suo sostituto durante le trasferte internazionali.
  7. E’ tenuto a controllare l’integrità e la completezza del materiale sanitario, di proprietà della FITARCO, affidatogli in dotazione ed a redigere un elenco di consumo farmaci e materiale sanitario.
  8. Deve redigere una relazione sanitaria della trasferta stessa, indirizzata alla Commissione Medica.

 

Art. 4 – Incompatibilità, durata e decadenza.

    1. L’incarico di componente della Commissione Medica Federale è incompatibile con incarichi o cariche rivestite in seno alle Società Sportive Affiliate. Chi si trova nella condizione di incompatibilità prevista dal presente comma, entro trenta giorni dalla sua nomina, deve comunicare al Presidente della Federazione Italina di Tiro con l’Arco l’opzione per l’uno o l’altro incarico. La mancata comunicazione dell’esercizio dell’opzione è causa di decadenza dall’incarico conferito ai sensi del presente Regolamento.
    2. I Componenti la Commissione Medica Federale non possono in alcun caso, direttamente o indirettamente, assumere la difesa od assistere nelle fasi disciplinari i Tesserati incolpati, pena l’immediata decadenza dall’incarico conferito ai sensi del presente regolamento.
    3. La Commissione Medica Federale ha la durata di un quadriennio olimpico e continua ad esercitare le proprie funzioni, in caso di decadenza del Consiglio Federale della Fitarco, fino alla nomina della nuova Commissione Medica Federale. I componenti la Commissione Medica Federale possono essere rinominati

 

ART. 5 - ASSICURAZIONE

 

La Federazione Italiana di Tiro con l’Arco provvede alla copertura assicurativa degli Atleti, secondo le modalità contenute nell’Art. 2 del R.O.:

La FITARCO provvede a coprire, con contratti d'assicurazione, tutta l'attività federale, inclusa l'attività' statutaria svolta da Organi, Organismi, Affiliati e tesserati, con Polizza di Responsabilità Civile contro terzi, considerando terzi tra loro anche tutti i tesserati. Assicura inoltre contro gli infortuni i Dirigenti Centrali e periferici, gli Atleti, i Tecnici e gli Ufficiali di Gara quando operanti nell'attività federale o sulla via del trasferimento verso il luogo di svolgimento della stessa.

  

ALLEGATO N.1

IDONEITA’ AGONISTICA

 La Federazione Italiana di Tiro con l’Arco, visto il decreto ministeriale del 18 febbraio 1982 e successivi, detta le "Linee guida per una organizzazione omogenea della certificazione di idoneità alla attività sportiva agonistica e non agonistica del tiro con l’Arco."

Gli atleti che intendono svolgere l’attività agonistica del Tiro con l’Arco prevista nel calendario federale, compresa la fase nazionale dei Giochi della Gioventù, devono ottenere il CERTIFICATO DI IDONEITA' SPORTIVA AGONISTICA rilasciato dagli Enti sanitari riconosciuti.

Il certificato di idoneità sportiva agonistica per i tesserati dai 9 anni compiuti in poi (art. 13 del Regolamento organico ) ha validità biennale.

Gli Atleti che praticano l’ Archery Biathlon devono munirsi del Certificato di Idoneità Sportiva Agonistica, che ha validità annuale.

In relazione alle varie normative regionali le strutture preposte al rilascio del certificato di idoneità agonistica possono essere:

Centri A.U.S.L.
Centri pubblici non A.U.S.L.  (es. Università)
Centri privati convenzionati o accreditati
Specialisti convenzionati o accreditati

Il certificato di IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA è SPECIFICO con indicato lo sport per cui è stata concessa l’idoneità e quindi può essere utilizzato solo per quello sport in particolare, anche se, in occasione della visita di idoneità, lo specialista può rilasciare tanti certificati quanti sono gli sport praticati.


Quando, all'atto della visita di idoneità si verificano dei dubbi diagnostici, lo specialista può far ricorso ad altri accertamenti per escludere la presenza di patologie che possano controindicare l'attività sportiva.

Il certificato medico deve essere conservato a cura della Società presso la quale l’atleta è tesserato, la documentazione inerente gli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata dalle strutture sanitarie proposte per almeno cinque anni ( decreto 18.2.82 Ministero della Sanità ).

Nel caso di NON IDONEITA’ l'atleta ha diritto a ricorrere alla Commissione Regionale di Revisione delle Non Idoneità Agonistiche: presente in ogni regione, formata da diversi specialisti che rappresenta quindi un giudizio "di appello".

Gli Atleti che intendono svolgere attività sportiva non agonistica devono munirsi di Certificato di Idoneità Sportiva di Sana e Robusta Costituzione (Buona Salute).

L’attività non agonistica è quella prevista all’art. 1 comma 4 del Regolamento Organico ivi compresi i tesserati dai 7 ai 9 anni non compiuti.

Il certificato di buona salute, ovvero di IDONEITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA è  GENERICO, cioè non vi è indicazione dello sport praticato. Un unico certificato permette quindi la pratica di diversi sport non agonistici, e può essere rilasciato oltre che dalle strutture preposte, precedentemente elencate, anche dal Medico generico.

 


Approvato dal CF del 6/10/2002