REGOLAMENTO SANITARIO FITARCO
INDICE
Art. 1 – La Commissione Medica Federale …………… Pag. 3
Art. 2 – La Commissione Antidoping…………………….. " 4
Art. 3 – Il Medico Federale……………………………….. " 4
Art. 4 – Incompatibilità, durata e decadenza……………. " 5
Art. 5 – Assicurazione……………………………………… " 5
Allegato n.1 – Idoneità Agonistica………………………… " 6
Art. 1 – Commissione Medica Federale
Art. 2 - La Commissione Antidoping
E’ istituita dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco all’inizio di ogni quadriennio olimpico la Commissione Federale Antidoping, composta da un Presidente, due Membri, di cui uno con l’incarico di Vice Presidente ed un Segretario, con lo scopo di promuovere e coordinare le iniziative rivolte alla lotta contro il doping nell’ambito dell’attività arcieristica svolta in Italia e collabora con la Commissione Medica Federale per quanto di competenza.
Per le funzioni specifiche la Commissione Federale Antidoping si attiene a quanto riportato nel Regolamento Federale Antidoping.
Art. 3 – Il Medico Federale
Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale della Federazione Italiana del Tiro con l’Arco all’inizio di ogni quadriennio Olimpico.
Il Medico Federale deve essere Specialista o Docente in Medicina dello Sport ed iscritto alla FMSI.
Art. 4 – Incompatibilità, durata e decadenza.
ART. 5 - ASSICURAZIONE
La Federazione Italiana di Tiro con l’Arco provvede alla copertura assicurativa degli Atleti, secondo le modalità contenute nell’Art. 2 del R.O.:
La FITARCO provvede a coprire, con contratti d'assicurazione, tutta l'attività federale, inclusa l'attività' statutaria svolta da Organi, Organismi, Affiliati e tesserati, con Polizza di Responsabilità Civile contro terzi, considerando terzi tra loro anche tutti i tesserati. Assicura inoltre contro gli infortuni i Dirigenti Centrali e periferici, gli Atleti, i Tecnici e gli Ufficiali di Gara quando operanti nell'attività federale o sulla via del trasferimento verso il luogo di svolgimento della stessa.
ALLEGATO N.1
IDONEITA’ AGONISTICA
La Federazione Italiana di Tiro con l’Arco, visto il decreto ministeriale del 18 febbraio 1982 e successivi, detta le "Linee guida per una organizzazione omogenea della certificazione di idoneità alla attività sportiva agonistica e non agonistica del tiro con l’Arco."
Gli atleti che intendono svolgere l’attività agonistica del Tiro con l’Arco prevista nel calendario federale, compresa la fase nazionale dei Giochi della Gioventù, devono ottenere il CERTIFICATO DI IDONEITA' SPORTIVA AGONISTICA rilasciato dagli Enti sanitari riconosciuti.
Il certificato di idoneità sportiva agonistica per i tesserati dai 9 anni compiuti in poi (art. 13 del Regolamento organico ) ha validità biennale.
Gli Atleti che praticano l’ Archery Biathlon devono munirsi del Certificato di Idoneità Sportiva Agonistica, che ha validità annuale.
In relazione alle varie normative regionali le strutture preposte al rilascio del certificato di idoneità agonistica possono essere:
Centri A.U.S.L.
Centri pubblici non A.U.S.L. (es. Università)
Centri privati convenzionati o accreditati
Specialisti convenzionati o accreditati
Il certificato di IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA è SPECIFICO con indicato lo sport per cui è stata concessa l’idoneità e quindi può essere utilizzato solo per quello sport in particolare, anche se, in occasione della visita di idoneità, lo specialista può rilasciare tanti certificati quanti sono gli sport praticati.
Quando, all'atto della visita di idoneità si verificano dei dubbi diagnostici, lo specialista può far ricorso ad altri accertamenti per escludere la presenza di patologie che possano controindicare l'attività sportiva.
Il certificato medico deve essere conservato a cura della Società presso la quale l’atleta è tesserato, la documentazione inerente gli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata dalle strutture sanitarie proposte per almeno cinque anni ( decreto 18.2.82 Ministero della Sanità ).
Nel caso di NON IDONEITA’ l'atleta ha diritto a ricorrere alla Commissione Regionale di Revisione delle Non Idoneità Agonistiche: presente in ogni regione, formata da diversi specialisti che rappresenta quindi un giudizio "di appello".
Gli Atleti che intendono svolgere attività sportiva non agonistica devono munirsi di Certificato di Idoneità Sportiva di Sana e Robusta Costituzione (Buona Salute).
L’attività non agonistica è quella prevista all’art. 1 comma 4 del Regolamento Organico ivi compresi i tesserati dai 7 ai 9 anni non compiuti.
Il certificato di buona salute, ovvero di IDONEITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA è GENERICO, cioè non vi è indicazione dello sport praticato. Un unico certificato permette quindi la pratica di diversi sport non agonistici, e può essere rilasciato oltre che dalle strutture preposte, precedentemente elencate, anche dal Medico generico.
Approvato dal CF del 6/10/2002